Chiunque intenda esercitare un’attività sportiva a livello agonistico nell’ambito delle singole federazioni riconosciute dal Coni deve essere tesserato con una di esse. Il tesseramento è un atto giuridico consensuale e volontario con cui il tesserato acquisisce l’abilitazione all’esercizio dell’attività agonistica nelle competizioni organizzate dalla federazione, diventando titolare di diritti e doveri e accettando i relativi statuti e regolamenti, anche in termini disciplinari.

Un atleta non tesserato non può partecipare ad alcuna competizione sportiva agonistica, non essendo parte dell’ordinamento, altrimenti non sarebbe perseguibile. Inoltre, la mancanza di tesseramento non permette all’atleta di beneficiare, in caso di infortunio, delle tutele assicurative attivabili per i tesserati.

Non è solo questione di correttezza

Nel caso in cui un runner non tesserato partecipasse a una competizione, ad esempio con il pettorale di un atleta tesserato e iscritto, tale illecito disciplinare verrebbe perseguito nei confronti dei soggetti della società deputati all’iscrizione o alla consegna dei pettorali e, se a conoscenza dei fatti, anche all’atleta tesserato “sostituito”, tenuti al rispetto e all’osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina.

Tale comportamento potrebbe integrare un illecito sportivo, in caso di dolo, poiché fatto o artifizio suscettibile di alterare il risultato della gara, influendo sulla classifica e sulla veridicità della stessa o una diversa violazione del Regolamento Fidal.

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Anche la società può essere responsabile

Con una recente decisione, il Tribunale Federale (sent. n.3/2023del 20.03.2023) ha ritenuto sanzionabile, per violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva, il presidente e il segretario di una società che avevano fatto partecipare un atleta non tesserato a una gara con il pettorale di un altro tesserato assente, con l’inibizione per novanta giorni e un’ammenda di euro 1.000 per la società, non essendo stato provato il dolo nella sostituzione dell’atleta ma soltanto una grave negligenza nella sostituzione dell’atleta assente.

Runner e club sono dunque sempre tenuti a un comportamento trasparente e corretto.